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Il Decreto Legislativo 241/00

Il Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000 attua la Direttiva Comunitaria 96/29/EURATOM, relativa alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. Tale Decreto modifica ed integra il precedente Decreto Legislativo n. 230 del 1995. Tra le novità è interessante sottolineare l'introduzione del Capo III-bis, che tratta l'esposizione dei lavoratori a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti.

L'articolo 10-bis, che descrive il campo di applicazione della normativa, illustra le attività lavorative per le quali è necessario effettuare controlli per valutare ed eventualmente ridurre, l'esposizione dei lavoratori e di eventuali persone del pubblico ai radionuclidi naturali, con particolare riguardo al radon.

Le attività lavorative oggetto della norma:

  1. quelle svolte in tunnel, metropolitane, sottovie, catacombe, grotte e comunque tutti i luoghi sotterranei in cui si svolgano attività lavorative, come ad esempio impianti sportivi, attività artigianali ecc.
  2. quelle svolte in tutti i luoghi di lavoro in superficie che si trovano in un'area in cui è alta la probabilità di riscontrare elevate concentrazioni di radon indoor, indipendentemente dal tipo di attività svolta, come ad esempio, scuole, esercizi commerciali, studi professionali ecc.
  3. quelle in cui si utilizzano materiali non considerati radioattivi ma che possono raggiungere una considerevole quantità di radionuclidi naturali
  4. quelle in cui si producono rifiuti di lavorazione non considerati radioattivi ma che possono contenere una considerevole quantità di radionuclidi naturali
  5. Stabilimenti termali e le miniere non uranifere

Adempimenti normativi:

Attività a) e b)

Il Decreto Legislativo 241/00 prevede la verifica che la concentrazione annuale media ambientale di radon sia inferiore al livello di azione, fissato in 500 Bq/m3.

Per le attività lavorative della categoria a), la normativa prevede che entro 24 mesi dal 1 gennaio 2001 o dall'inizio dell'attività si proceda alla misurazione.

Per le attività lavorative della categoria b), la normativa prevede che si proceda alla misurazione entro 24 mesi dall'individuazione della zona a rischio. L'individuazione di tali zone è effettuata dalle regioni e province autonome.

I casi che si possono presentare descritti dalla legge sono i seguenti:

  • la concentrazione di attività di radon è inferiore al 80% del livello di azione di 500 Bq/m3. In questo caso la normativa non prevede alcun obbligo per il datore di lavoro;
  • la concentrazione di attività di radon non supera il livello di azione di 500 Bq/m3 ma è superiore all'80% di tale livello. In questo caso la normativa prevede che il datore di lavoro ripeta la misura dopo un anno;
  • la concentrazione di attività di radon supera il livello di azione di 500 Bq/m3. In questo caso la normativa prevede che il datore di lavoro, avvalendosi di un Esperto Qualificato, effettui entro tre anni azioni di rimedio per ridurre le grandezze misurate al di sotto del livello di azione. Dovrà quindi procedere nuovamente alle misurazioni per verificare l'efficacia delle azioni di rimedio. Se la nuova misurazione è inferiore a 500 Bq/m3, il datore di lavoro non ha alcun altro obbligo. Qualora invece sia ancora superiore a 500 Bq/m3, il datore di lavoro dovrà sottoporre i lavoratori a protezione sanitaria.

In ogni caso se il datore di lavoro dimostra, con la dosimetria personale, che nessun lavoratore riceve una dose maggiore di 3 mSv/anno non è tenuto ad alcun obbligo.

In caso di superamento del livello di azione gli esercenti devono inviare, alle Agenzie Regionali e delle Province Autonome competenti per territorio, agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio e alla Direzione Provinciale del Lavoro, una comunicazione indicante il tipo di attività lavorativa e la relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni effettuate. Tale comunicazione deve essere inviata entro un mese dal rilascio della relazione tecnica. La Direzione Provinciale del Lavoro trasmette i dati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale e, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

Per l'esecuzione delle misurazioni, l’esercente può rivolgersi ad istituti pubblici o privati idoneamente attrezzati.

I compiti dell'Esperto Qualificato sono:

  • valutare l'esposizione dei lavoratori ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione;
  • comunicare all'esercente il risultato delle valutazioni effettuate;
  • stabilire le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni di rimedio volte al controllo o alla riduzione delle esposizioni medesime.

 

Attività c), d), e)

Il Decreto Legislativo n.241/00 descrive in dettaglio le lavorazioni delle categorie c) e d); esse sono:

  • Industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all’ingrosso di fertilizzanti;
  • Lavorazioni di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e alluminio da bauxite; il niobio è usato principalmente nella manifattura di componenti elettronici, nell’industria chimica, nell’industria aerospaziale; lo stagno viene usato principalmente in leghe con altri materiali, come rivestimento produttivo; il ferro, infine, viene tra l’altro lavorato nelle acciaierie;
  • Lavorazioni di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari;
  • Lavorazione di terre rare;
  • Lavorazioni ed impiego di composti del torio, per quanto concerne elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e reticelle per lampade a gas;
  • Produzione di pigmento al biossido di titanio, utilizzato nell’industria del ferro e dell’acciaio, nella costruzione di navi, aerei, razzi ed impianti chimici, nell’industria della gomma, delle ceramiche e delle vernici;
  • Estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori.


Per le attività lavorative c), d), e) la normativa fissa il livello di azione per i lavoratori in 1 mSv/anno di dose efficace e di 0,3 mSv/anno di dose efficace per le persone del pubblico. In questo livello di azione non tiene però conto, ad eccezione della categoria e), le terme, dell’eventuale esposizione al radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell’ambiente in cui viene svolta l’attività lavorativa. Tale livello è fissato in 500 Bq/m3. La normativa prevede che entro 24 mesi dal 1 gennaio 2001 o dall’inizio dell’attività venga effettuata una valutazione preliminare delle misurazioni eseguite.

Per gli adempimenti previsti dalla legge il datore di lavoro si avvale dell’Esperto Qualificato.

I casi che si possono presentare descritti dalla legge sono i seguenti:

  • Le esposizioni valutate non superano il livello di azione di 1 mSv/anno di dose efficace o di 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon: il datore di lavoro non è tenuto a nessun altro obbligo, fatta eccezione la ripetizione delle valutazioni ogni tre anni o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo.
  • I livelli di azione vengono superati: in questo caso la normativa prevede che il datore di lavoro esegua un’analisi dei processi lavorativi impiegati per valutare l’esposizione dei lavoratori ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione.
  • Viene superato l’80% del livello di azione (in un qualsiasi ambiente). Il datore di lavoro è tenuto a ripetere ogni anno le valutazioni.

In ogni caso, qualora si dimostri che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i livelli di azione descritti, il datore di lavoro entro tre anni deve adottare misure per ridurre tali dosi e, se nonostante ciò l’esposizione è ancora superiore, deve sottoporre i lavoratori a sorveglianza medica, a quella fisica ed, in generale, a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

In particolare per quanto riguarda la pericolosità del radon e dei suoi figli nelle terme, va precisato che gli stabilimenti termali possono presentare condizioni climatiche diverse dal solito come alte temperature e un alto tasso di umidità o scarsa ventilazione. Tutto ciò può determinare una stima del fattore di equilibrio F diversa da quella assunta come riferimento (0,4).

Il limite stabilito dalla normativa per i lavoratori è di 1 mSv/anno di dose efficace.



Riferimenti bibliografici

  1. D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti", G.U.R.I. 31 Agosto 2000, n.140/L, Serie Generale.
AllegatoDimensione
241-00_testo_integrale.pdf386.59 KB